Libertà di stampa e lotta alla mafia
Diritto di critica: cassato

di Manuela Mareso

 

Nel 1994 il Presidente della Provincia di Palermo, l'avvocato Francesco Musotto, decide di mantenere la difesa di un suo cliente imputato nel processo della strage di Capaci mentre l'Ente locale si costituiva parte civile. Per aver criticato in un articolo la sua scelta e aver analizzato le possibili ragioni di tale comportamento, un politologo, collaboratore di Narcomafie, viene condannato a pagare un risarcimento di 140 milioni di vecchie lire.

"Un mestiere difficile": così titolavamo, lo scorso novembre, l'articolo di apertura di un ampio dossier su "Informazione e mafia". Oggi, alla luce della recente condanna in Cassazione del politologo e nostro collaboratore Claudio Riolo, torniamo a parlare dei rischi che corre chi scrive di mafia e dei pericoli che le sempre più frequenti censure alla libertà di stampa (ultimo il disegno di legge Mastella sulle intercettazioni approvato dalla Camera e ora al vaglio del Senato) comportano per il contrasto alle organizzazioni mafiose e non solo.
A 13 anni dalla pubblicazione dell'articolo incriminato (era l'ottobre del 1994), ai margini di un'importante conferenza stampa indetta lo scorso 8 maggio presso la sala stampa del Senato da Narcomafie, il Manifesto e Articolo 21, ripercorriamo le vicende di questa discutibile vicenda giudiziaria dialogando con l'autore.

Prof. Riolo, ripercorriamo l'antefatto oggetto dell'analisi del suo articolo…

Nella fase preliminare del processo per la strage di Capaci, nel settembre del '94, la Provincia di Palermo - a differenza del Governo nazionale, della Regione e dei Comuni di Palermo e Capaci - non si costituisce parte civile. In quelle stesse udienze l'avvocato Francesco Musotto, neoeletto Presidente dell'ente locale [con il 60% dei voti, più di 320.000 - ndr] difende un imputato (successivamente si saprà che i suoi clienti erano cinque), ma dichiara l'intenzione di rinunziare alla difesa per ragioni di opportunità.
Il 30 settembre, intervenendo al Consiglio provinciale, rivela di aver rinunziato alla difesa di quattro imputati su cinque e rivendica la piena compatibilità tra il ruolo di avvocato e di Presidente, affermando che "gli elettori, che così numerosi mi hanno dato il consenso, ben sapevano l'attività professionale che svolgevo, e credo che anche nell'ambito del mio impegno professionale tale consenso sia venuto". Ma, contraddittoriamente, riconosce l'esistenza del problema, annunziando che la Giunta, senza la sua partecipazione "per ovvi principi di carattere morale e professionale" , ha valutato positivamente la costituzione di parte civile, anche se si deve ancora decidere se sarà la Provincia o l'Azienda Provinciale del Turismo a costituirsi.
Nel frattempo infuriano le polemiche su tutta la stampa locale e nazionale, per i ritardi nella costituzione di parte civile e per l'eventuale scelta di delegarla all'APT. Vengono presentate interpellanze e ordini del giorno nelle sedi istituzionali. Cento deputati delle più diverse forze politiche firmano un appello alla Provincia affinché si costituisca parte civile. Dure critiche vengono rivolte al Presidente anche dai familiari delle vittime, da uomini di cultura e persino da un deputato del suo stesso partito. In questo clima, il 18 ottobre, Musotto annunzia che la Provincia si costituirà parte civile il 21 febbraio, all' udienza di apertura del processo di Caltanissetta, ma che sarà rappresentata in aula dal vicepresidente e, nello stesso tempo, conferma e giustifica la scelta di mantenere la difesa del suo cliente imputato nello stesso processo.

A quel punto lei viene contattato dalla nostra rivista che le chiede una lettura politologica della vicenda .

Nell'articolo riportavo fedelmente i fatti accaduti e avanzavo un'analisi critica sulle possibili cause e conseguenze di un comportamento così contraddittorio. Parlavo di conflitto di interessi, di valore simbolico della costituzione di parte civile, di condizionamenti dell'elettorato - ovvi per qualsiasi politico, ma nel caso specifico ammessi pubblicamente dal Musotto - ma escludevo esplicitamente l'esistenza di accordi illeciti. Ricostruivo, infine, l'adattamento mafioso all'evoluzione degli equilibri politici dal dopoguerra ai primi anni novanta.
Dunque, l'interesse pubblico dell'argomento e le finalità dello scritto escludevano qualsiasi intento diffamatorio, mentre il mio scopo era quello di analizzare le modalità attraverso cui le organizzazioni mafiose cercano di condizionare la sfera politico-istituzionale e, conseguentemente, quello di sollecitare i partiti e le istituzioni a respingere "un'offensiva criminale impegnata nel tentativo di costruire un nuovo equilibrio di potere politico-mafioso". Raccomandazione più volte ribadita in questi anni dalla stessa Procura nazionale antimafia.

Musotto dunque la cita in giudizio…

Io credo che qualsiasi esponente politico democratico dovrebbe essere in grado di tollerare le critiche che non gli piacciono, anche quelle più aspre o ironiche, confrontandosi nel merito e spiegando in modo trasparente all'opinione pubblica le ragioni dei suoi comportamenti politici. Invece Musotto si è chiuso nel silenzio, ha preferito evitare un processo penale ed ha aspettato cinque mesi prima di avviare il procedimento civile per chiedere un risarcimento economico di 700 milioni (500 per danno patrimoniale e 200 per danno morale). Non mi sembra la reazione a caldo di un uomo offeso e indignato ma, piuttosto, una scelta meditata. Non a caso ha ignorato le critiche - molto più pesanti delle mie - di alcuni esponenti politici, pubblicate prima del mio articolo su giornali a ben più ampia diffusione. Evidentemente ha scelto di colpire il bersaglio più facile, uno studioso che non aveva alle spalle né un partito né la corporazione giornalistica, secondo la vecchia logica del "colpirne uno per educarne cento".

In effetti l'articolo è stato poi ripubblicato nel maggio '95 su Narcomafie e Il Manifesto a firma di ventotto esponenti del mondo politico e culturale, ma nessuno di loro è stato poi querelato da Musotto né sono state chiamate in causa le testate che avevano ospitato l'articolo…

La ripubblicazione non è stata soltanto una iniziativa di solidarietà nei miei confronti ma la condivisione di una importante battaglia di principio, in quanto i ventotto hanno sottoscritto l'articolo "condividendone in pieno i contenuti e ritenendolo legittima espressione dell'esercizio della libertà di stampa, di opinione e di critica politica". Certamente sarebbe stato più difficile sostenere che dei qualificati giuristi e politologi, ex magistrati, noti esponenti del fronte antimafia, leader politici di rilievo nazionale e locale [alcuni dei quali destinati ad occupare delicate cariche istituzionali, come i vertici della Commissione parlamentare antimafia-ndr] fossero così sprovveduti e avventati da sottoscrivere un articolo diffamatorio. Ma la cosa più sorprendente è che Musotto, che ha definito i cofirmatari dell'articolo "snob elitari che vomitavano odio", abbia dichiarato, nella stessa intervista, di aver querelato tutti. In realtà non c'è mai stato alcun procedimento penale o civile contro nessuno dei ventotto firmatari né contro le due testate giornalistiche. Quindi delle due l'una: o il Presidente della Provincia ricorda male, oppure la sua querela è stata archiviata.

Questa seconda possibilità la indurrebbe a ritenere che se il processo si fosse svolto in ambito penale, invece che civile, o comunque se si fosse trovato di fronte ad altri giudici, le cose sarebbero andate diversamente?

Premetto che in questi anni mi sono sempre schierato, da semplice cittadino, in difesa della funzione e dell'indipendenza della magistratura contro le accuse strumentali di politicizzazione che tendono a delegittimarla. Non cederò, dunque, alla tentazione d'imitare specularmente l'imperante berlusconismo, vedendo dappertutto toghe "azzurre" piuttosto che "rosse". Ma ciò, come ha più volte ribadito il Consiglio Superiore della Magistratura, non significa assumere una posizione acritica nei confronti dei giudici e delle loro sentenze. Non a caso le motivazioni delle sentenze civili e penali sono pubbliche e possono essere criticate nel merito.
In generale ritengo che l'ambito civilistico rappresenti un terreno scivoloso per la difesa della libertà di stampa, nella misura in cui le sentenze risentono spesso di una concezione formalistica della tutela della reputazione individuale, meno sensibile all'esigenza di un giusto contemperamento con l'interesse pubblico all'esercizio della critica politica. Ma, francamente, sono molto amareggiato. Non mi aspettavo che i giudici della I^ Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo e, poi, quelli della III^ Sezione Civile della Corte di Cassazione confermassero la sentenza di primo grado (emessa da un giudice non togato). Mi sembra una sentenza ingiusta, che rischia di diventare oggettivamente, aldilà delle intenzioni di chi l'ha emanata, una "condanna esemplare" che potrebbe scoraggiare l'esercizio dei diritti garantiti da almeno tre articoli della Costituzione. Non si tratta solo del diritto di cronaca, ma del diritto di critica politica (art. 21 e 49) e della libertà di ricerca (art. 33), cioè - sul terreno del contrasto al fenomeno mafioso - della possibilità stessa di conoscere, criticare e studiare le contiguità tra politica e mafia.

Proviamo ad approfondire queste distinzioni …

Come è noto l'articolo 21 della Costituzione garantisce il diritto di tutti i cittadini a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, naturalmente nei limiti posti dalla tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza e all'onorabilità della persona. Ma quando parliamo di diritto di cronaca ci riferiamo in particolare ai giornalisti. E già il problema non è di semplice definizione, giacché il cronista non si limita a riferire notizie ma le interpreta e le commenta, per cui tale attività non è mai del tutto neutrale, in quanto i fatti riferiti sono sempre, in una certa misura, frutto dell'elaborazione soggettiva del giornalista. Ecco perché il diritto di cronaca, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (ma di tale consolidamento è lecito dubitare), deve essere sostenuto da tre elementi: a) la verità dei fatti narrati, cioè la corrispondenza tra quanto è oggettivamente narrato e il fatto realmente accaduto; b) la pertinenza, cioè l'esistenza di una stretta correlazione tra la notizia riportata e l'interesse pubblico alla sua conoscenza; c) la continenza formale, cioè la correttezza delle espressioni usate.
Il diritto di critica, sebbene talvolta la cronaca e la critica possano essere svolte insieme, non si identifica con il diritto di cronaca e non chiama in causa soltanto il mondo dell'informazione, ma pone problemi più complessi e coinvolge il diritto di ogni cittadino alla libera espressione del pensiero, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi campo a cominciare da quello politico. Non a caso, al riguardo, si è andato consolidando nel corso degli ultimi anni un orientamento giurisprudenziale della Cassazione (ma anche di tale tendenza è lecito dubitare) che assegna all'esercizio del diritto di critica politica limiti più ampi. La correttezza dell'informazione è, infatti, presupposto necessario all'esercizio del diritto di critica, ma l'espressione di giudizi e opinioni personali non può che basarsi su una interpretazione soggettiva della realtà. Se dunque, come recitano alcune sentenze della Cassazione, sussiste l'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non solo del fatto oggetto di critica ma della stessa interpretazione del fatto, e se la rappresentazione di quel fatto come probabile o possibile sia ragionevole e derivi dalla concatenazione logica di fatti già accertati e correttamente riferiti, allora l'interesse collettivo all'esercizio della critica politica può prevalere per la maggiore rilevanza del suo oggetto sulla tutela della reputazione individuale. In tal caso la legittimità della critica politica, sia pur aspra, sferzante o ironica, si fonda sulla consapevolezza che chi ricopre cariche pubbliche o ruoli rappresentativi ha una responsabilità aggiuntiva rispetto agli altri cittadini nella misura in cui coinvolge la credibilità delle istituzioni. Ma è significativo che le motivazioni di una di queste sentenze colleghino la problematica del diritto di critica non solo all'articolo 21 ma anche all'articolo 49 della Costituzione, che prevede il diritto dei cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Infatti il metodo democratico implica, oltre al diritto di voto e di associazione, anche il diritto all'informazione e il diritto di critica intese come forme basilari di partecipazione politica e di controllo democratico. D'altra parte, converge nella stessa direzione anche una precedente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ammonisce sul rischio concreto che la paura di sanzioni penali o di altro tipo possa dissuadere la stampa dall'esercitare liberamente il proprio diritto di critica politica, considerato come uno dei fondamenti essenziali di una società democratica.
La libertà di ricerca, infine, è garantita dall'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Ciò implica, per un verso, che non possano esistere un'arte e una scienza di Stato, e, per un altro verso, che l'artista, lo scienziato e l'insegnante godano della massima libertà di espressione. Quindi l'autonomia della ricerca chiama in causa gli studiosi, che dovrebbero essere tutelati da ogni costrizione o condizionamento da parte dei pubblici poteri, e dovrebbero essere garantiti nella possibilità di esporre liberamente le idee, le teorie, le ipotesi e i risultati delle loro ricerche. Ma, com'è noto, accade sempre più spesso che storici, sociologi e politologi, soprattutto quando studiano fenomeni contemporanei come la mafia o la corruzione o altri aspetti più o meno occulti e delicati del potere, siano esposti al rischio di essere trascinati in tribunale.

Dunque, tornando alla sua vicenda, alla luce di questo ragionamento, perché critica le sentenze che la riguardano?

Sono in coscienza assolutamente convinto - con il conforto non solo dei cofirmatari dell'articolo, ma dei molti qualificati giuristi che ho avuto modo di consultare - di non aver superato i limiti consentiti dalla giurisprudenza della Cassazione all'esercizio del diritto di critica politica: l'incontestabile verità dei fatti su cui fondo una soggettiva ma legittima intepretazione critica dei comportamenti del Musotto; il contenimento delle espressioni e delle valutazioni utilizzate nell'articolo in una forma espositiva civile; l'indubbio interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza e al vaglio critico dei comportamenti di un rappresentante delle istituzioni. Mi sembra che i giudici della Corte d'Appello, pur facendo formalmente riferimento a questi criteri generali, non li traducano poi coerentemente nella valutazione del caso specifico, limitandosi ad affermare che la mia interpretazione sarebbe lesiva della reputazione del Musotto, senza realizzare alcun bilanciamento con l'esercizio del diritto di critica politica, che nei fatti viene negato. Che il punto sia altamente controverso è dimostrato dal parere dello stesso Sostituto Procuratore Generale della Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento di tale motivo del ricorso; richiesta di cui la Corte Suprema non ha tenuto conto.

E, a questo punto, che fare?

Per quanto mi riguarda la sentenza è ormai definitiva, e sono quindi rassegnato a subire il pignoramento di un quinto dello stipendio fino alla pensione e oltre. Ma la battaglia per la libertà di stampa deve continuare, per impedire che la mia condanna rappresenti un grave precedente giurisprudenziale. E' necessaria una nuova regolamentazione legislativa in materia di diffamazione, che impedisca l'uso strumentale del procedimento civile a scopo intimidatorio o speculativo, che inverta la tendenza alla monetizzazione del danno morale in direzione di una terza via extragiudiziale (giurì d'onore, rettifica, diritto di replica, ecc. - ma sul punto rinvio al mio articolo nel dossier su "Informazione e mafia" pubblicato da Narcomafie nel novembre 2006), in grado di tutelare più efficacemente la reputazione personale senza mettere a repentaglio la libertà d'informazione, di critica e di ricerca.

Fonte: Narcomafie

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