Libertà
di stampa e lotta alla mafia di Manuela Mareso
Nel 1994 il Presidente della Provincia di Palermo, l'avvocato Francesco Musotto, decide di mantenere la difesa di un suo cliente imputato nel processo della strage di Capaci mentre l'Ente locale si costituiva parte civile. Per aver criticato in un articolo la sua scelta e aver analizzato le possibili ragioni di tale comportamento, un politologo, collaboratore di Narcomafie, viene condannato a pagare un risarcimento di 140 milioni di vecchie lire. "Un
mestiere difficile": così titolavamo, lo scorso novembre, l'articolo
di apertura di un ampio dossier su "Informazione e mafia". Oggi, alla
luce della recente condanna in Cassazione del politologo e nostro collaboratore
Claudio Riolo, torniamo a parlare dei rischi che corre chi scrive di mafia e dei
pericoli che le sempre più frequenti censure alla libertà di stampa
(ultimo il disegno di legge Mastella sulle intercettazioni approvato dalla Camera
e ora al vaglio del Senato) comportano per il contrasto alle organizzazioni mafiose
e non solo. Prof. Riolo, ripercorriamo l'antefatto oggetto dell'analisi del suo articolo Nella
fase preliminare del processo per la strage di Capaci, nel settembre del '94,
la Provincia di Palermo - a differenza del Governo nazionale, della Regione e
dei Comuni di Palermo e Capaci - non si costituisce parte civile. In quelle stesse
udienze l'avvocato Francesco Musotto, neoeletto Presidente dell'ente locale [con
il 60% dei voti, più di 320.000 - ndr] difende un imputato (successivamente
si saprà che i suoi clienti erano cinque), ma dichiara l'intenzione di
rinunziare alla difesa per ragioni di opportunità. A quel punto lei viene contattato dalla nostra rivista che le chiede una lettura politologica della vicenda . Nell'articolo
riportavo fedelmente i fatti accaduti e avanzavo un'analisi critica sulle possibili
cause e conseguenze di un comportamento così contraddittorio. Parlavo di
conflitto di interessi, di valore simbolico della costituzione di parte civile,
di condizionamenti dell'elettorato - ovvi per qualsiasi politico, ma nel caso
specifico ammessi pubblicamente dal Musotto - ma escludevo esplicitamente l'esistenza
di accordi illeciti. Ricostruivo, infine, l'adattamento mafioso all'evoluzione
degli equilibri politici dal dopoguerra ai primi anni novanta. Musotto dunque la cita in giudizio Io credo che qualsiasi esponente politico democratico dovrebbe essere in grado di tollerare le critiche che non gli piacciono, anche quelle più aspre o ironiche, confrontandosi nel merito e spiegando in modo trasparente all'opinione pubblica le ragioni dei suoi comportamenti politici. Invece Musotto si è chiuso nel silenzio, ha preferito evitare un processo penale ed ha aspettato cinque mesi prima di avviare il procedimento civile per chiedere un risarcimento economico di 700 milioni (500 per danno patrimoniale e 200 per danno morale). Non mi sembra la reazione a caldo di un uomo offeso e indignato ma, piuttosto, una scelta meditata. Non a caso ha ignorato le critiche - molto più pesanti delle mie - di alcuni esponenti politici, pubblicate prima del mio articolo su giornali a ben più ampia diffusione. Evidentemente ha scelto di colpire il bersaglio più facile, uno studioso che non aveva alle spalle né un partito né la corporazione giornalistica, secondo la vecchia logica del "colpirne uno per educarne cento". In effetti l'articolo è stato poi ripubblicato nel maggio '95 su Narcomafie e Il Manifesto a firma di ventotto esponenti del mondo politico e culturale, ma nessuno di loro è stato poi querelato da Musotto né sono state chiamate in causa le testate che avevano ospitato l'articolo La ripubblicazione non è stata soltanto una iniziativa di solidarietà nei miei confronti ma la condivisione di una importante battaglia di principio, in quanto i ventotto hanno sottoscritto l'articolo "condividendone in pieno i contenuti e ritenendolo legittima espressione dell'esercizio della libertà di stampa, di opinione e di critica politica". Certamente sarebbe stato più difficile sostenere che dei qualificati giuristi e politologi, ex magistrati, noti esponenti del fronte antimafia, leader politici di rilievo nazionale e locale [alcuni dei quali destinati ad occupare delicate cariche istituzionali, come i vertici della Commissione parlamentare antimafia-ndr] fossero così sprovveduti e avventati da sottoscrivere un articolo diffamatorio. Ma la cosa più sorprendente è che Musotto, che ha definito i cofirmatari dell'articolo "snob elitari che vomitavano odio", abbia dichiarato, nella stessa intervista, di aver querelato tutti. In realtà non c'è mai stato alcun procedimento penale o civile contro nessuno dei ventotto firmatari né contro le due testate giornalistiche. Quindi delle due l'una: o il Presidente della Provincia ricorda male, oppure la sua querela è stata archiviata. Questa seconda possibilità la indurrebbe a ritenere che se il processo si fosse svolto in ambito penale, invece che civile, o comunque se si fosse trovato di fronte ad altri giudici, le cose sarebbero andate diversamente? Premetto
che in questi anni mi sono sempre schierato, da semplice cittadino, in difesa
della funzione e dell'indipendenza della magistratura contro le accuse strumentali
di politicizzazione che tendono a delegittimarla. Non cederò, dunque, alla
tentazione d'imitare specularmente l'imperante berlusconismo, vedendo dappertutto
toghe "azzurre" piuttosto che "rosse". Ma ciò, come
ha più volte ribadito il Consiglio Superiore della Magistratura, non significa
assumere una posizione acritica nei confronti dei giudici e delle loro sentenze.
Non a caso le motivazioni delle sentenze civili e penali sono pubbliche e possono
essere criticate nel merito. Proviamo ad approfondire queste distinzioni Come
è noto l'articolo 21 della Costituzione garantisce il diritto di tutti
i cittadini a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione, naturalmente nei limiti posti dalla tutela di
altri diritti tra cui quello alla riservatezza e all'onorabilità della
persona. Ma quando parliamo di diritto di cronaca ci riferiamo in particolare
ai giornalisti. E già il problema non è di semplice definizione,
giacché il cronista non si limita a riferire notizie ma le interpreta e
le commenta, per cui tale attività non è mai del tutto neutrale,
in quanto i fatti riferiti sono sempre, in una certa misura, frutto dell'elaborazione
soggettiva del giornalista. Ecco perché il diritto di cronaca, secondo
la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (ma di tale consolidamento
è lecito dubitare), deve essere sostenuto da tre elementi: a) la verità
dei fatti narrati, cioè la corrispondenza tra quanto è oggettivamente
narrato e il fatto realmente accaduto; b) la pertinenza, cioè l'esistenza
di una stretta correlazione tra la notizia riportata e l'interesse pubblico alla
sua conoscenza; c) la continenza formale, cioè la correttezza delle espressioni
usate. Dunque, tornando alla sua vicenda, alla luce di questo ragionamento, perché critica le sentenze che la riguardano? Sono in coscienza assolutamente convinto - con il conforto non solo dei cofirmatari dell'articolo, ma dei molti qualificati giuristi che ho avuto modo di consultare - di non aver superato i limiti consentiti dalla giurisprudenza della Cassazione all'esercizio del diritto di critica politica: l'incontestabile verità dei fatti su cui fondo una soggettiva ma legittima intepretazione critica dei comportamenti del Musotto; il contenimento delle espressioni e delle valutazioni utilizzate nell'articolo in una forma espositiva civile; l'indubbio interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza e al vaglio critico dei comportamenti di un rappresentante delle istituzioni. Mi sembra che i giudici della Corte d'Appello, pur facendo formalmente riferimento a questi criteri generali, non li traducano poi coerentemente nella valutazione del caso specifico, limitandosi ad affermare che la mia interpretazione sarebbe lesiva della reputazione del Musotto, senza realizzare alcun bilanciamento con l'esercizio del diritto di critica politica, che nei fatti viene negato. Che il punto sia altamente controverso è dimostrato dal parere dello stesso Sostituto Procuratore Generale della Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento di tale motivo del ricorso; richiesta di cui la Corte Suprema non ha tenuto conto. E,
a questo punto, che fare? Per quanto mi riguarda la sentenza è ormai definitiva, e sono quindi rassegnato a subire il pignoramento di un quinto dello stipendio fino alla pensione e oltre. Ma la battaglia per la libertà di stampa deve continuare, per impedire che la mia condanna rappresenti un grave precedente giurisprudenziale. E' necessaria una nuova regolamentazione legislativa in materia di diffamazione, che impedisca l'uso strumentale del procedimento civile a scopo intimidatorio o speculativo, che inverta la tendenza alla monetizzazione del danno morale in direzione di una terza via extragiudiziale (giurì d'onore, rettifica, diritto di replica, ecc. - ma sul punto rinvio al mio articolo nel dossier su "Informazione e mafia" pubblicato da Narcomafie nel novembre 2006), in grado di tutelare più efficacemente la reputazione personale senza mettere a repentaglio la libertà d'informazione, di critica e di ricerca. Fonte: Narcomafie |