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E P U B B L I C A I T A L I A N A IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO composta
dai signori magistrati: ha
pronunciato la seguente nel giudizio di
responsabilità amministrativa iscritto al n.26700 del registro
di segreteria promosso ad istanza del Pubblico Ministero neiconfronti
di DRAGO Giuseppe Carmelo, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giovanni
Pitruzzella ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in
Palermo, via Nunzio Morello n.40. Visto latto introduttivo del
giudizio depositato l11 luglio 2002. Visti gli atti e documenti
tutti del fascicolo processuale. Uditi alla pubblica udienza del 29
novembre 2002 il relatore Consigliere Pino Zingale, il Pubblico Ministero
nella persona del Vice Procuratore Generale Salvatore Pilato e lavv.
Massimiliano Mangano, su delega dellavv. Pitruzzella, per il convenuto. F
A T T O La Procura regionale
presso questa Corte a seguito di notizie pubblicate da organi di stampa
ha disposto accertamenti, al fine di verificare eventuali irregolarità
nella gestione dei fondi stanziati negli esercizi 1996, 1997 e 1998
sul capitolo 10005 del bilancio di previsione della Regione siciliana
- rubrica Presidenza della Regione, avente ad oggetto le c.d. spese
riservate. Acquisiva sulla questione gli atti dellindagine
penale preliminare della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo afferente la gestione suddetta e, dalla Presidenza della
Regione Segreteria Generale Ufficio del consegnatario,
gli atti relativi allutilizzazione dei detti fondi. Lesame della
documentazione riversata al fascicolo, costituita dai mod.44 S.C. relativi
a rendiconti di aperture di credito ricevute e delle somme erogate dal
cassiere della Presidenza della Regione, faceva constatare che il cassiere
pro-tempore della Presidenza della Regione aveva prelevato, con imputazione
sul capitolo 10005 del bilancio regionale (spese riservate), e consegnato
al Presidente Giuseppe Carmelo DRAGO somme di denaro in contanti per
complessive £ 268.000.000, di cui £.89.323.000 nellesercizio
finanziario 1998. Soffermandosi in termini generali sul procedimento
di prelevamento di somme di denaro contante dai suddetti fondi il Pubblico
Ministero riferisce che, previa richiesta del Presidente della Regione,
il quale si limitava a specificare il solo importo della spesa riservata
da ordinare e liquidare, il cassiere operante presso la Segreteria Generale
della Presidenza, intestatario dellordine di accreditamento, provvedeva
ad espletare gli adempimenti amministrativi preparatori e necessari
al prelevamento; i modi e le forme procedimentali seguite consistevano
nella predisposizione di un buono di prelevamento del cassiere sul quale
lufficio di ragioneria presso lAssessorato alla Presidenza
apponeva il visto per autorizzazione; il buono tratto da un bollettario
composto da madre e figlia veniva esibito alla Cassa regionale
(ossia allistituto di credito tesoriere regionale), che provvedeva
alla consegna della somma in contanti nel mani del cassiere della Presidenza
trattenendo la figlia del buono di prelevamento quale quietanza
del pagamento; il cassiere, infine, provvedeva alla consegna della somma
al Presidente che ne sottoscriveva atto di ricevuta; nella rendicontazione
delle somme prelevate dai singoli ordini di accreditamento il cassiere
si limitava, pertanto, a specificare le date e gli importi delle somme
consegnate per Per ciò che
riguarda in specifico lutilizzo della somma di £.29.500.000,
invece, sussisterebbe la giustificazione della spesa, consistente nella
liquidazione di contributi e provvidenze economiche in favore di alcuni
soggetti richiedenti. Per tale posta il
P.M. ha espressamente dichiarato di non esercitare in questa sede alcuna
azione, riservandosi tuttavia di farlo, in un secondo tempo, laddove
lutilizzo di tali somme dovesse risultare in sede di giudizio
penale, tuttora pendente, indebita e con giustificazioni di spesa false
e/o inattendibili. Per limporto
di € 123.123,00 (equivalente a £.238.400.000), prive di qualsiasi
documentazione giustificatrice, invece, il P.M. ha ravvisato unipotesi
di danno erariale di pari importo sul presupposto documentale della
carenza di prova diretta od indiretta circa la relazione pertinenziale
tra lutilizzazione delle somme prelevate in contanti e la loro
effettiva destinazione a finalità sussumibili nelle attribuzioni
presidenziali. Ritiene perciò il P.M. che in base ad interpretazione
secundum constitutionem della normativa contabile regionale
vigente nellanno cui si riferiscono i prelevamenti, nonché
di quella statale sulla stessa materia relativa alle spese riservate
alla quale fa rinvio per completezza di valutazione, non sia possibile
dedurre, né sarebbe logicamente sostenibile, un totale esonero
dallobbligo di rendicontazione relativamente alla utilizzazione
ed alla effettiva destinazione a fini istituzionali delle spese riservate,
anche perché un esonero del genere verrebbe ad introdurre per
il Presidente della Regione siciliana una sorta di immunità giurisdizionale
non prevista dalle norme costituzionali. Quandanche si volesse
ipotizzare un esonero dalla rendicontazione contabile di tali spese
(vedi art.27 della legge n.400/1988, successivamente abrogato dallart.12
del d.l.vo n.303/1999 relativo alle spese riservate della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) ciò non potrebbe eliminare, comunque,
la necessità che sia esibita la documentazione giustificativa
della erogazione della spesa quantomeno allinterno della struttura
di supporto della Presidenza della Regione (Ufficio di gabinetto che
cura, tra laltro, gli affari riservati della Presidenza stessa
in base alla previsione dellart.7 D.P.Reg. n.70 del 1970 sullordinamento
dellamministrazione regionale siciliana) per dimostrare che le
spese riservate del Presidente, poiché iscritte nel bilancio
regionale, siano state effettuate per necessità imprescindibili
strettamente connesse alle finalità istituzionali, pur dovendosi
ammettere, secondo lavviso del P.M., che la natura riservata della
spesa valga a giustificare la gestione fiduciaria con modalità
procedimentali idonee a circoscrivere la conoscenza e la conoscibilità
del fine di cui dovrebbe in ogni caso sussistere certezza sulla pertinenza
con le attribuzioni presidenziali. Ciò starebbe
a significare che, da parte dellufficio di gabinetto, per ogni
atto di disposizione dei fondi riservati avrebbe dovuto svolgersi una
attività procedimentale funzionale allaccertamento dellesistenza
dei presupposti della spesa ed alla conservazione della documentazione
pertinente la effettiva destinazione delle somme. Rammenta, poi, il
P.M. che lart.8 del citato D.P.Reg. n.70 del 1970 conferisce allAssessorato
regionale del bilancio un potere di controllo e di verifica sulle scritture
contabili per la valutazione della conformità delle spese autorizzate
alle leggi ed alle norme regolamentari ed in particolare, per ciò
che qui interessa, un potere di verifica delle gestioni di consegnatari
di fondi e di beni della Regione. Con riferimento
alla fattispecie lUfficio del P.M. stigmatizza come le forme procedimentali
eseguite per la gestione delle spese riservate ex cap.10005 denotino,
invece, il fine di escludere qualsiasi conoscenza allinterno degli
uffici della Presidenza della Regione in ordine alla effettività
della destinazione nellutilizzazione delle somme di denaro prelevate
in contanti in modo tale da impedire qualsiasi controllo anche successivo
su atti adottati in assoluta carenza di alcuna prova documentale o giustificazione
indirettamente significativa. La configurazione
del danno erariale sarebbe connessa al fatto che dette spese senza giustificazione
alcuna né rendicontazione interna anziché tendere a fini
istituzionali coperti da riservatezza sarebbero da qualificarsi in effetti
spese personali arbitrariamente disposte dal Presidente della Regione
DRAGO; talché, secondo la prospettazione del P.M., lo sviamento
della causa della spesa riservata verrebbe a costituire danno erariale
nella intera misura delle somme arbitrariamente prelevate. Sullelemento
soggettivo della responsabilità rileva il P.M., rifacendosi ad
univoche e fondamentali argomentazioni della giurisprudenza contabile
per casi simili od analoghi (cfr. Corte dei Conti, Sez. I Giurisdizionale
Centrale dAppello n.331/2000 relativa a vicende attinenti la utilizzazione
dei fondi riservati del SISDE) , che nel nostro ordinamento non sussisterebbero
settori od ambiti legibus soluti e che le forme procedimentali
con cui è stato disposto il prelevamento e la Conclusivamente,
con latto di citazione introduttivo del presente giudizio viene
chiesta la condanna dellex Presidente della Regione Giuseppe Carmelo
DRAGO al pagamento della somma di € 123.123,00 in favore della
Presidenza della Regione siciliana, oltre rivalutazione monetaria, interessi
legali e spese del presente giudizio. Si è costituito
in giudizio lex presidente della Regione Giuseppe Carmelo DRAGO,
con la difesa dellavv. Giovanni Pitruzzella, che ha depositato
memoria in data 18 novembre 2002. Ha rilevato la difesa
che nel bilancio di previsione della Regione Siciliana è istituito
un capitolo di spesa, contraddistinto con il n.10005 e denominato Spese
riservate, le cui somme possono essere utilizzate dalla Presidenza
della Regione senza alcun obbligo di rendicontazione. Tale capitolo
di spesa, infatti, iscritto nella rubrica <<Presidenza della Regione>>
alla categoria <<Servizi degli organi costituzionali della Regione>>,
in base al combinato disposto di cui alle Leggi regionali nn.28/1962,
2/1978, 3/1947 e 47/1977 e al D.P. Reg. n. 70/1979, non soggiacerebbe
allobbligo della rendicontazione, trattandosi di spese riservate,
ossia di spese personali del Presidente utilizzate nellambito
e nellesercizio delle proprie attività istituzionali e
funzionali, che non abbisognano di alcuna giustificazione contabile
nei confronti degli organi di controllo della spesa. Quanto detto troverebbe
un preciso riscontro nellart.13 della L.r. n.47/1977, in cui si
afferma che lAmministrazione regionale può disporre il
pagamento delle spese mediante lemissione di ordini di accreditamento,
che successivamente devono essere appositamente rendicontati, nei casi
previsti dalla stessa norma, tra i quali non sarebbero elencate le spese
riservate. Nessun rilievo avrebbe,
poi, secondo la difesa, il richiamo agli artt.7 e 8 del D.P. Reg. n.70/1979
operato dal Procuratore regionale a sostegno della propria tesi, in
quanto: il primo articolo si riferirebbe non alla gestione dei fondi
riservati, ma alla gestione congiunta con lUfficio di Gabinetto
degli affari riservati; lart.8, invece, prenderebbe in considerazione
il controllo dellAssessorato al bilancio sui consegnatari di fondi
soggetti a rendicontazione, dai quali sarebbero esclusi i fondi riservati. Ad ulteriore conferma
del fatto che le spese riservate non sarebbero soggette a rendicontazione,
rileva la difesa del DRAGO che, peraltro, il Presidente della Regione
disporrebbe delle relative somme senza la necessità che vi sia
alcun ordine di accreditamento da parte degli organi amministrativi,
potendo utilizzarle mediante mandati diretti, che, comunque, non debbono
essere accompagnati da alcun supporto documentale. Rileva, infine,
il difensore, che il legislatore regionale, con lobiettivo di
eliminare qualsiasi dubbio ed incertezza circa le modalità di
utilizzo delle somme rientranti nel capitolo <<spese riservate>>,
avrebbe approvato recentemente una norma di interpretazione autentica
delle disposizioni legislative predette, chiarendo definitivamente che
le somme di cui al capitolo 10005 del bilancio della Regione non sono
soggette a rendicontazione, e ciò attraverso lart. 56 della
legge 4 gennaio 2000, n.4, il quale ha stabilito che Il Presidente
della Regione utilizza le somme di cui al capitolo 10005 del bilancio
della Regione applicando le disposizioni di cui allarticolo 27,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 440. Nel caso di specie,
pertanto, risulterebbe di tutta evidenza la piena legittimità
delloperato del Presidente On.le DRAGO, che troverebbe un conforto
inconfutabile nelle seguenti circostanze: 1. la legge di bilancio
8 maggio 1998, n. 7, approvata allepoca della Presidenza DRAGO,
non prevedeva lobbligo della rendicontazione per le spese riservate,
essendo previsto tale obbligo solo per quelle di rappresentanza; 2. il Presidente
DRAGO non disponeva di alcun ordine di accreditamento al momento in
cui acquisì le somme contestate, in quanto queste provenivano
dalla posta di bilancio del capitolo 10005 (spese riservate), che non
è soggetta allobbligo di rendicontazione; 3. il legislatore
ha previsto due poste di bilancio diverse per le spese di rappresentanza
(n. 10006) e per le spese riservate (n.10005), con finalità e
regimi giuridici diversi, sottoponendo soltanto le prime al regime dellaccreditamento
e dellobbligo della rendicontazione; 4. la peculiarità
delle spese riservate, afferenti solo alla persona del Presidente della
Regione, insindacabili, non documentabili e non soggetto allobbligo
della rendicontazione, emerge ancora più chiaramente dalla circostanza
che tali spese non trovano riscontro nelle rubriche dei singoli Assessori
regionali, nonostante essi assolvano funzioni a rilevanza costituzionale; 5. lart. 56 della legge 4 gennaio 2000, n. 1, secondo cui <<Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicotazione>>, è una norma di interpretazione autentica ed in quanto tale ha efficacia retroattiva. Contesta, poi, la
difesa che il prelevamento delle somme in questione senza alcuna giustificazione
e rendicontazione da parte dellOn.le DRAGO costituirebbe una forma
intenzionale di travisamento della natura e del fine della spesa, che
diventerebbe una spesa personale arbitrariamente disposta dal Presidente
della Regione. Tale tesi, secondo
il difensore, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza sarebbe
priva di ogni fondamento, atteso che le spese riservate non sono soggette
a rendicontazione e che il Presidente della Regione dispone delle relative
somme senza la necessità che vi sia alcun ordine di accreditamento
da parte degli organi amministrativi, né una collaborazione dellufficio
di gabinetto, potendo utilizzarle mediante mandati diretti e personali,
che, peraltro, non debbono essere accompagnati da alcun supporto documentale. In altri termini,
il capitolo di spesa 10005, in base al combinato disposto di cui alle
Leggi regionali n. 28/1962, n. 2/1978, n. 3/1947 e n. 47/1977 e dal
D.P. Reg. n. 70/1979, non soggiacerebbe allobbligo della rendicontazione,
trattandosi di spese riservate, ossia di spese del Presidente della
Regione utilizzate nellambito e nellesercizio delle proprie
attività istituzionali e funzionali, che non abbisognano di alcuna
giustificazione contabile nei confronti degli organi di controllo della
spesa e nessun intenzionale travisamento della natura e del fine della
spesa sarebbe imputabile allOn.le DRAGO, che ha utilizzato tali
fondi nellambito e nellesercizio delle proprie attività
istituzionali e funzionali, e sullutilizzo delle stesse non deve
fornire alcuna giustificazione contabile nei confronti degli organi
di controllo della spesa. A ciò si
aggiunga che il Presidente DRAGO nellutilizzo di tali fondi ha
seguito la costante prassi amministrativa (che, comè risaputo,
assume particolare rilievo sia in diritto contabile, sia nellinterpretazione
di qualsiasi disposizione normativa), che nellinterpretazione
delle norme di contabilità regionale aveva sempre seguito quanto
sostenuto nella presente memoria. A questa interpretazione si è
conformato anche il Presidente DRAGO. Ricorda la difesa,
a tal proposito, come la giurisprudenza contabile sia costante nellaffermare
che qualora il Dipendente e/o lAmministratore pubblico nellesercizio
delle proprie funzioni si attengano ad una prassi già seguita,
non soggetta in passato a rilievi di sorta, non possa essere addebitato
agli stessi alcuna responsabilità contabile, difettando l'elemento
soggettivo (colpa grave) (Corte dei Conti, Sez. giurisd. Sicilia, 4
febbraio 1999, n.33; Idem, Sez. giurisd. Basilicata, 6 ottobre 1998,
n.312; Idem, Sez. I, 11 maggio 1999, n.133/A). In ordine alla circostanza
che lincremento dei fondi sarebbe avvenuto successivamente (precisamente
in data 6 novembre 1998) alle dimissioni del Presidente DRAGO (avvenute
in data 16 ottobre 1998), ha evidenziato la difesa che la volontà
di dimettersi dalla carica di Presidente della Regione dellOn.le
DRAGO si è concretizzata e perfezionata soltanto in data 17 novembre
1998. Sotto tale profilo
sarebbe del tutto irrilevante che lincremento dei fondi sia avvenuto
in data 6 novembre 1998, sulla scorta della variazione di bilancio approvata
dallAssemblea Regionale nella seduta del 9 ottobre 1998 e pubblicata
sulla G.U.R.S. n. 52 del 14 ottobre 1998. Ha concluso, pertanto, con
la richiesta di assoluzione dellOn.le DRAGO. Alla pubblica udienza
di trattazione del 29 novembre 2002 il P.M. ha ulteriormente illustrato
le conclusioni dellatto di citazione, ribadendo la richiesta di
condanna del convenuto; il difensore ha insistito per lassoluzione
del suo assistito dagli addebiti ascritti ed in subordine per la sospensione
del giudizio ex art.295 c.p.c., in attesa della definizione di quello
penale, per gli stessi fatti pendente dinanzi al Tribunale di Palermo,
in cui è imputato il convenuto. D
I R I T T O In ordine alla richiesta
preliminare di sospensione del presente giudizio, in attesa della sentenza
penale che sugli stessi fatti dovrà essere emessa dalla competente
A.G., il Collegio ritiene di non doverla accogliere, attesa lassoluta
autonomia, nel vigente sistema processuale, dei due giudizi e delle
situazioni giuridiche, diverse per elementi costitutivi e qualificazione
giuridica, rimesse dallordinamento alla valutazione dellA.G.
contabile e di quella penale. Nella fattispecie
allodierna discussione sussistono i presupposti per laffermazione
della responsabilità del convenuto in ordine al risarcimento
del danno erariale contestato nellatto di citazione. Nella narrativa
in fatto sono state chiarite le modalità del procedimento di
prelevamento e consegna in mani del Presidente della Regione delle somme
di denaro contante dai fondi per spese riservate iscritte
nel capitolo 10005 - rubrica Presidenza della Regione del bilancio regionale
siciliano, le quali, proprio perché riservate, non sarebbero
soggette ad alcun obbligo di rendicontazione secondo quanto asserito
dalla difesa del convenuto. Il problema, invero,
ad avviso del Collegio non è costituito dalla sussistenza dellobbligo
o meno della rendicontazione amministrativa, che afferisce il profilo
del controllo in senso tecnico della spesa, e sul quale non pare revocabile
in dubbio che anche il legislatore regionale possa disporre in deroga
alle disposizioni della contabilità generale dello Stato, bensì
dalla verificabilità in sede giurisdizionale della corretta gestione
delle somme delle quali il soggetto abbia avuto il maneggio. Infatti,
anche a voler ammettere che per le spese riservate iscritte
nel capitolo 10005 del bilancio regionale nella rubrica Presidenza della
Regione sussista lesonero dalla rendicontazione nella sede propria
dei controlli amministrativi, quale prevista in via ordinaria dalle
norme contabili nellambito dei procedimenti di controllo degli
atti di spesa iscritti in bilancio, sia a carattere interno (controllo
della Ragioneria centrale presso i singoli Assessorati regionali) che
a carattere esterno (controllo esercitato dalla Corte dei conti), ciò
non significa che la deroga debba, anzi possa, comportare lesenzione
totale in qualsiasi sede dallobbligo di esibizione della documentazione
giustificativa per laddotto carattere di riservatezza intrinseca
di tali spese che si riverbera sulle relative modalità di impiego
per linapplicabilità (come sostenuto nella memoria difensiva
del convenuto) di una qualsiasi regola che imponga lesibizione
degli atti di erogazione della spesa, non avendo il Presidente della
Regione autorità a lui sovraordinata cui esibire la documentazione
giustificativa. Il che, qualora fosse vero, condurrebbe inevitabilmente
ad affermare non solo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti
in tutti i casi, compreso quello in esame, in cui emergano ipotesi di
responsabilità di rilievo contabile a carico del Presidente della
Regione per danno erariale conseguente alla gestione delle spese riservate
iscritte nel bilancio regionale, ma, addirittura, un difetto assoluto
di giurisdizione, poiché, su tali presupposti, a nessunaltra
autorità giurisdizionale sarebbe consentito di pronunciare in
materia. A tal proposito basterà richiamare la pacifica giurisprudenza
del Giudice delle leggi, secondo il quale l'esenzione dalla giurisdizione
contabile in favore di specifici organi della Regione e delle province
costituirebbe un'eccezione non consentita, poiché non fondata
in norme costituzionali o di attuazione statutaria (Corte Cost., 25
luglio 2001, n.292). Una simile esenzione
dalla giurisdizione non potrebbe essere disposta né dal legislatore
nazionale, né, tanto meno, da quello regionale che, come è
noto, difetta in assoluto di ogni competenza legislativa in materia
giurisdizionale. Il Collegio, poi,
non ritiene estensibili alle spese riservate del Presidente della Regione
Siciliana le norme che riguardano altre ipotesi di spese riservate
previste nella legislazione statale, e ciò per diversità
sia di materia che di fini (ci si intende riferire alle spese riservate
dei Servizi di informazione e sicurezza del Ministero della difesa,
dellInterno, etc.). Al Presidente della Regione Siciliana, infatti,
non sono demandati compiti e funzioni afferenti materie in relazione
alle quali la divulgazione di notizie sarebbe suscettibili di pregiudicare
le esigenze di sicurezza, difesa nazionale, relazioni internazionali,
politica monetaria e valutaria, ordine pubblico, prevenzione e repressione
della criminalità, tenuto conto, sotto tale ultimo profilo, anche
della mancata attuazione dellart.31 dello statuto regionale siciliano. Peraltro, laddove
ricorressero particolari ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine
pubblico o di buon costume, il correttivo sarebbe dato dallo svolgimento
delludienza a porte chiuse, ai sensi dellart.128 c.p.c.,
norma del tutto compatibile con lart.6 della Convenzione Europea
dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.848,
laddove non si ritenesse, da parte dei pubblici poteri a ciò
legittimati, di fare riferimento alla normativa in tema di "segreto
di Stato" e di "divieto di pubblicazione", come previsto
dalla legge 24 ottobre 1977, n.801, tenuto, ovviamente, conto del fatto
che l'art.24 della legge 7 agosto 1990 n.241 (e per la Regione Siciliana
lart.27 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10) ha fortemente
ridimensionato la portata sistematica del segreto di Stato e del segreto
amministrativo, quest'ultimo oramai non costituendo un principio generale
dell'azione dei pubblici poteri, ma costituendo solo un'eccezione al
canone della trasparenza, rigorosamente circoscritta ai soli casi in
cui sia necessario obiettivamente tutelare particolari e delicati settori
della p.a. (Cons. Stato, Sez.V, 26 settembre 2000, n.5105). Ad avviso del Collegio
attraverso le c.d. spese riservate oggetto del presente
giudizio, delle quali non sussiste una definizione normativa e la cui
esegesi non può non tenere conto anche dei principi introdotti
in tema di trasparenza e legittimità dellazione amministrativa
dalla citata legge regionale n.10/91, il legislatore ha solo inteso
consentire al Presidente della Regione di procedere, senza alcuna divulgazione
e con la consentita riservatezza, alla relativa erogazione in singoli
casi ove lo ritenga utile e necessario per raggiungere, però,
finalità comunque rientranti nelle sue attribuzioni istituzionali. In altri termini,
dellerogazione delle spese riservate, proprio perché eseguita
con modalità non soggette a meccanismi procedimentalizzati di
trasparenza pubblica, non deve essere fornita rendicontazione secondo
le ordinarie procedure contabili agli organi di controllo amministrativo
della spesa; resta fermo, però, che in ogni caso, in quanto denaro
pubblico, cioè proveniente dalla generalità dei
contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni, deve
essere assoggettato alla garanzia costituzionale della necessaria verifica
giudiziale (Corte dei Conti, Sez. I, 14 dicembre 1985, n.767) ed il
Presidente della Regione deve essere in grado di dimostrare, occorrendo,
il legittimo esito per le finalità istituzionali proprie della
carica ricoperta. Una diversa lettura
delle disposizioni in esame, nel senso prospettato dalla difesa del
DRAGO, sarebbe sicuramente compatibile con una visione patrimonialistica
dello Stato, inteso come proprietà assoluta ed esclusiva del
sovrano sostanzialmente legibus solutus, ma si presenta
come profondamente confliggente con quella dello Stato di diritto e,
ancor di più, dello Stato sociale. La verifica giurisdizionale
sullattività di chi abbia maneggio di pubblico denaro è
uno strumento di garanzia e di correttezza delle pubbliche gestioni
a tutela dell'interesse oggettivo alla regolarità di gestioni
finanziarie e patrimoniali con evidenti caratteri di necessarietà
e inderogabilità (Corte dei Conti, SS.RR., 18 luglio 1992, n.794/A);
e ciò, in disparte ogni ragionamento in ordine alla necessaria
insindacabilità nel merito delle scelte amministrative, nei limiti
in cui la giurisprudenza di questa Corte ne ha già da tempo tracciato
i confini, aspetto che, tuttavia, proprio per la mancanza di un sia
pur tenue principio di prova in ordine al buon uso (per finalità
di pubblico interesse) delle risorse affidategli, è stato di
fatto di fatto precluso a questo Giudice da parte dello stesso DRAGO. Per giurisprudenza
costante della Corte dei Conti, infatti, incombe a chi ha materialmente
la disponibilità di fondi pubblici, erogabili per spese di sua
competenza, dare la dimostrazione dellutilizzazione delle somme
prelevate e della loro effettiva destinazione a finalità istituzionali. Nella fattispecie
la giurisdizione ed i modi di esercizio della medesima da parte della
Corte dei conti si radicano (art.103, comma 2, Cost.) proprio avuto
riguardo alle modalità in cui è avvenuta la gestione delle
spese riservate di cui trattasi, che si è concretizzata in maneggio
di pubblico denaro da parte del convenuto sfociante in responsabilità
di natura strettamente contabile. Elemento caratteristico
della responsabilità contabile è la materiale disponibilità
di pubblici valori connessa al perseguimento di finalità pubblica;
e, pertanto, assumendo rilievo più la natura dellobbligazione
che la qualità dellobbligato, tale responsabilità
può derivare anche da situazioni temporanee ed occasionali (Corte
dei conti Sez.II n.80/1988). Infatti, dagli atti
acquisiti al fascicolo di causa risulta che il prelevamento delle somme
di denaro contante dai fondi per spese riservate iscritti
nel capitolo 10005 è stato operato solo in talune occasioni ed
ogni volta previa richiesta del Presidente DRAGO, che si limitava a
specificare il solo importo della spesa riservata da ordinare e liquidare,
mentre il cassiere presso la Segreteria Generale della Presidenza, intestatario
dellordine di accreditamento, provvedeva ad espletare gli adempimenti
amministrativi preparatori e necessari al prelevamento. Il cassiere,
dopo avere riscosso la somma in contanti presso listituto di credito
tesoriere regionale mediante un buono tratto da un bollettario composto
da <madre e figlia >, provvedeva alla consegna della somma stessa
in contanti al Presidente della Regione che sottoscriveva atto di ricevuta.
Con la consegna in proprie mani delle somme contanti da parte del cassiere
lex presidente DRAGO ha avuto con ciò sostanzialmente il
maneggio di pubblico denaro, per cui ha assunto di fatto su di sé
i medesimi oneri e le responsabilità che ricadono sugli agenti
contabili, come previsto dalle norme in materia con particolare riferimento
agli effetti conseguenti alla mancata esibizione delle giustificazioni
del legittimo uso dei beni e valori dei quali hanno avuto il maneggio
(v. Titolo V, art.178 e segg., del R.D. 1924/827 e successive modifiche
ed integrazioni che approva il regolamento per lamministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). Si deve ritenere,
quindi, che nella vicenda di responsabilità allesame del
collegio lattualità e concretezza del danno allerario
regionale, connesso alla mancata presentazione di documentazione giustificativa
comprovante leffettiva utilizzazione delle spese per finalità
istituzionali rientranti nelle attribuzioni presidenziali, si risolva,
in effetti, nelluso di risorse pubbliche per spese personali arbitrariamente
disposte dal Presidente della Regione. Nei casi di responsabilità
contabile per inadempienze connesse almaneggio di denaro e valori pubblici
la responsabilità del contabile di diritto o di fatto è
in re ipsa, incombendo allo stesso lonere di dimostrare
documentalmente il legittimo esito dei valori di cui ha avuto la gestione,
donde il non avere adempiuto al predetto obbligo comporta lassunzione
della responsabilità per il ripiano del danno prodotto. In ultima
analisi, nella vicenda in discussione risulta provata lassunzione
in disponibilità propria del convenuto delle somme prelevate
dal capitolo di bilancio per spese riservate, ma non è in atti
nessun documento o prova, anche indiretta (relativa a fatti diversi
volti a dimostrare, in via congetturale, la insussistenza o la diversa
configurazione dei fatti allegati dal deducente - Cass. civ., Sez. III,
4 febbraio 1994, n.1163, o de relato - Cass. civ., 25 maggio 1985, n.3179),
sul legittimo uso delle somme stesse. Ritiene il Collegio,
infatti, che proprio per le peculiarità della tipologia di spesa
qui esaminata, la dimostrazione del buon fine dellerogazione possa
essere offerta dallinteressato non solo per via documentale, ma
anche attraverso altre e diverse fonti probatorie, non ultima quella
testimoniale dei soggetti percettori ultimi delle somme. Ma anche di
tale prova non vi è traccia nellodierno giudizio. In tale contesto
argomentativo perde ogni valenza lesimente, invocata dalla difesa
del DRAGO,in relazione alla prassi costantemente seguita in passato
di non rendicontazione delle c.d. spese riservate. Infatti, se per
un verso un comportamento tenuto in base ad una prassi illegittima non
può valere ad escludere o attenuare la responsabilità
dell'amministratore o funzionario che si sia adeguato a tale prassi,
ove si consideri che, al contrario, incombe sugli stessi l'obbligo di
disapplicare, modificare o, comunque, interrompere tale procedura "contra
legem" (Corte dei Conti , Sez. Giurisdiz. Sicilia, 21 giugno 1994,
n.107 e 12 maggio 1994, n.70), specialmente quando il soggetto occupi
posizioni di rilevante significato istituzionale come quella di Presidente
della Regione, per altro verso ciò che qui rileva non è
il comportamento gestorio del convenuto, del quale, invero, non sussiste
alcun elemento utile di positiva valutazione, bensì la circostanza
che innanzi a questo Giudice il medesimo soggetto non sia stato in grado
di offrire alcuna dimostrazione in ordine alleffettivo utilizzo
delle somme, peraltro con riferimento a periodi di tempo non certo remoti,
dimostrazione che prescinde da ogni pregresso comportamento legittimo
o illegittimo, o meglio, lecito o illecito tenuto dal convenuto, trincerandosi
dietro lassenza di un obbligo di rendere il conto della propria
gestione. Se si considera che persino gli organi costituzionali dello
Stato come la Presidenza della Repubblica, le Camere legislative e la
Corte Costituzionale, notoriamente sottratte alla giurisdizione di questa
Corte, hanno apprestato al loro interno rigorosi strumenti di controllo
della spesa e dei propri contabili, si comprende vieppiù la gravità
del comportamento dellodierno convenuto che, da Presidente della
Regione, sembra invocare, in proprio favore, la sussistenza di guarentigie
non riconosciute neppure ai supremi organi costituzionali della Repubblica.
Per le suesposte ragioni va, pertanto, affermata la responsabilità
del convenuto a risarcire il danno per una somma corrispondente allammontare
dei fondi prelevati dal cap.10005, come richiesto nellatto introduttivo
del giudizio, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese
di giudizio. P.
Q. M. La Corte dei conti
- Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente
pronunciando, dichiara il convenuto DRAGO Giuseppe Carmelo responsabile
del fatto a lui ascritto e per leffetto lo condanna al pagamento
in favore della Presidenza della Regione Siciliana della somma di €
123.123,00, oltre rivalutazione monetaria della medesima, da calcolarsi
secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalle singole date di consegna
di denaro in contanti al convenuto, come indicato nei rendiconti nn.3143,
1058/2 e 1059/2 presentati dal cassiere presso la Presidenza della Regione,
in data 16 luglio 1998 ed 8 febbraio 1999, relativi agli O.A. 2, 3 e
4/98, sino alla pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi
legali sulle somme così rivalutate da questultima data
sino al soddisfo. Condanna, altresì,
il predetto convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese
del presente giudizio che si liquidano in complessive €. 160,52
(centosessanta/52). Ordina che, ai sensi
dellart.24 del R.D. 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente
sentenza sia trasmessa dalla segreteria in forma esecutiva allufficio
del Pubblico Ministero, affinché questultimo ne curi linoltro
alle Amministrazioni interessate per lesecuzione in conformità
a quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.260. Così deciso
in Palermo nella camera di consiglio del 29 novembre 2002.
LESTENSORE
IL PRESIDENTE
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