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maggio 2008 Il
business della diffamazione
di
Giovanna Corrias Lucente Fonte:
"Micromega" (L'Espresso - Gruppo Editoriale) del 29 giugno 2007.
Per cortese concessione dell'autrice
Sulla
testa di ogni giornalista pende oggi la spada di Damocle di una querela per diffamazione.
Lui - e il suo giornale - rischia la bancarotta, chi querela assolutamente niente.
Anche se la denuncia si rivela infondata, infatti, è quasi impossibile
ottenere un risarcimento. Risultato: i giornalisti scrivono sempre di meno e sempre
più politically correct, le querele per diffamazione non si contano
e i danni morali liquidati raggiungono cifre sbalorditive. Con buona pace del
pluralismo e della libertà di stampa.
1.
"Ho pensato al mio ultimo romanzo, quello che avrebbe dovuto essere il primo.
La prima versione è del gennaio 1940, l'ultima del marzo 1999 e nel frattempo
ho prodotto una mezza dozzina di stesure diverse
Il mio compito durato
cinquantanove anni è finito. C'è stato il nostro crimine - di Lola,
di Marshall e il mio -, il crimine che a partire dalla seconda versione, ho cercato
di descrivere. Ho ritenuto mio dovere non nascondere nulla - i nomi, i luoghi,
le circostanze esatte, - ho riferito tutto come se si trattasse di un archivio
storico. In termini legali, tuttavia, così mi è stato detto da vari
editori nel corso degli anni, le mie memorie non potranno mai essere pubblicate
mentre sono ancora vivi i complici del mio crimine. Si è liberi solo di
diffamare se stessi e i morti. Dalla fine degli anni quaranta, i coniugi Marshall
si sono dati un gran da fare a difendere in Tribunale il loro buon nome con una
ferocia che non badava a spese. Non avrebbero difficoltà a mandare in rovina
una casa editrice data la loro disponibilità finanziaria. Mi è stato
dato il più ovvio dei suggerimenti: sposta, cambia, trasforma
Spostati
fin dove è necessario pianta le tende pochi centimetri più in là,
fuori dalla portata della legge. Solo che nessuno conosce le stanze precise finché
non è stata emessa una sentenza" (I. Mc Ewan, Espiazione, Einaudi,
2002, pag. 378). La conclusione del romanzo esprime con desolato sentimento
il rapporto irrisolto tra scrittore (o giornalista) ed il reato di diffamazione,
evidenziandone i policromi risvolti: l'imprevedibilità del giudizio sul
reato (che in fondo risiede nella mente del Giudice), l'inutilità di accorgimenti
prudenti, il temuto danno finanziario. Tre aspetti ampiamente sondati che hanno
assunto dimensioni talvolta parossistiche nella più recente produzione
giurisprudenziale. La connotazione illecita della diffamazione, come lesione
dell'onore e della reputazione dell'individuo, è una costante negli ordinamenti
e nella storia; con qualche variazione. I sistemi di common law la valutano
illecito civile, gli ordinamenti continentali la qualificano a titolo penale. In
Italia, il ricorso alla giustizia ha assunto negli ultimi decenni dimensioni imponenti,
ignote al passato, quando il codice cavalleresco disciplinava l'autodifesa, in
uso al punto che il legislatore rese la sfida a duello reato. Si trapassa da
una stagione in cui i processi sono ridotti, per giungere alle attuali dimensioni
del fenomeno di azioni civili o penali largamente intraprese da tutti i ceti.
Si contano procedimenti per brevi trafiletti di cronaca giudiziaria, che interessano
persone al più sconosciute, come imponenti azioni intraprese da personaggi
di rilievo nella vita finanziaria, economica e politica. Un progressivo e lento
movimento ha reso così la diffamazione un fenomeno di rilievo economico
non indifferente: sta all'offeso decidere se rivolgersi soltanto al Giudice civile
per ottenere esclusivamente il risarcimento del presunto danno, ovvero proporre
anche querela per chiedere contemporaneamente la condanna alla pena ed i danni.
Nessuno più, comunque, mostra indifferenza all'aspetto finanziario dell'azione.
2.
Nella scorsa legislatura sono stati presentati, da tutte le parti politiche, progetti
di riforma del reato di diffamazione, poi abbandonati. Segno di un comune malessere
od insoddisfazione, anche se le direttrici dei diversi progetti, spesso erano
contrapposte (dalla depenalizzazione, alla omessa rettifica come condizione per
proporre querela, alla fissazione di un tetto massimo per il risarcimento del
danno morale, al potere del Giudice di infliggere anche sanzioni ora disciplinari
- come la sospensione dell'albo - nei confronti del giornalista). Le questioni,
a mio parere, presentano natura sia normativa che interpretativa; vanno in altri
termini, risolte con pochi interventi di legge e, prevalentemente, con una diversa
coscienza dei giudizi correlati alla diffamazione. Al di là dell'apparente
banalità del testo della norma incriminatrice - "chiunque offende
l'onore e la reputazione altrui" - l'interpretazione del fatto è fortemente
connotata da elementi valutativi e, con qualche lata analogia con il comune senso
del pudore, deve tenere conto delle modifiche intervenute nel tessuto sociale
e nel lessico corrente. L'onere incombe sul Giudice ed è particolarmente
gravoso, si tratta di interpretare e valutare il linguaggio, stabilire se l'offesa
sussista o meno. E' vero che le componenti del reato di natura normativa e sociale
(tali i concetti di onore e reputazione) sono ritenute gli organi respiratori
del sistema penale, in quanto ne consentono l'adeguamento al comune sentire. Ciò
comporta, tuttavia, l'inserzione di un circolo virtuoso tra realtà e giudizio.
Una presa di coscienza alla quale i Tribunali sono talvolta pervenuti, esemplare
la disputa sul valore offensivo del termine "omosessuale". Vi sono
espressioni che indubbiamente - e nessuno lo negherebbe - hanno il potenziale
di offendere un individuo, così l'attribuzione di un atto di corruzione,
di un furto, di un illecito disciplinare. Tali accuse possono condensarsi in un
semplice attributo generico: "corrotto", o manifestarsi nella dettagliata
descrizione dell'attività attribuita, nell'indicazione di un procedimento
in corso per il reato ed assumere, dunque, veste diversa. V'è da riflettere,
però, se con l'involuzione volgare assunta dal linguaggio comune gli insulti
più banali (cretino, deficiente, mascalzone, pennivendolo, tagliaborse)
abbiano conservato valenza offensiva. Talmente correnti ed in uso da aver perso
un reale potenziale offensivo. La maleducazione è divenuta corrente e tollerata,
si è trasferita dalla strada, nelle aule parlamentari, nei dibattiti televisivi,
più che sulla stampa (data l'asprezza del dibattito politico, che come
segnalato da un recente studio è ormai esclusivamente dedicato alle opinioni,
con indifferenza assoluta ai fatti sottostanti); all'improvviso muta forma e può
essere considerato delitto. Forse sarebbe opportuno accettare lo statu quo
e degradare, in via interpretativa, tale forma del linguaggio corrente, senza
necessità di spendere le risorse del processo penale o civile per sanzionare
soltanto il degrado comune dell'uso linguistico e dell'educazione. Per giustificare
espressioni consimili si pretendono ora metafore eleganti, forme ragionate di
critica che soltanto con maggiore finezza raggiungono il medesimo risultato. Appare
un infingimento: l'insulto più banale deve essere mascherato, edulcorato
nell'apparenza attraverso il ricorso a perifrasi che non mutano l'effetto. In
questo modo il riconoscimento del reato diventa un giudizio sull'abilità
retorica, premiata. Va, tuttavia, rammentato che, non poche volte, la Corte
di Cassazione ha giustificato quelle che denomina espressioni "aspre"
in ambito politico, proprio riferendosi all'indifferenza sopravvenuta per i toni
assunti dal dibattito e dalle polemiche correnti. Non è intervenuta, però,
escludendo il reato, ma sostenendo soltanto che la critica politica poteva tradursi
anche in insulti, seppure i confini del tollerabile restano vaghi ed indefiniti,
dipendenti dalla sensibilità del giudicante. Prendere atto del corrente
uso linguistico significherebbe escludere l'offesa e, dunque, il reato senza ricorrere
alla causa di giustificazione. Travasare in altri termini nelle aule l'uso incorso,
il diritto vivente, per quanto maleducato possa apparire, ma non più degno
della sanzione penale. Il passaggio dall'impermeabilizzazione alla non punibilità
sarebbe determinato dal travaso nel giudizio della prassi invalsa. Il novero degli
insulti che si risolvono in attributi semplici è, però, variegato
comprende gli epiteti infantili, e la sintesi di gravi accuse. A mio parere,
per assumere valenza illecita, i semplici attributi devono presentare nel testo
un significato tecnico preciso: Killer, ad esempio è certamente un'offesa
se allude all'autore di un omicidio, ma se è usata in luogo dell'ammesso
termine giustizialista perde potenziale offensivo. "Corrotto" è
termine offensivo se è accusa, in senso, tecnico del corrispondente reato,
non quando alluda all'atteggiamento esasperatamente compromissorio del privato.
"Lager", secondo una sentenza, se tradotto lessicalmente ("campo
o deposito", "luogo di raccolta") può definire in forma
lecita un ospizio. Esclusa ogni discussione, non v'è dubbio che dove
si intacchi la sfera dell'onestà e del lecito agire la diffamazione sussista,
ma dove l'espressione, sia insignificante e si risolva in una critica, pur con
toni aggressivi, vada esclusa. Inutile introdurre espedienti normativi e richiedere,
per questi ultimi casi, che la rettifica paralizzi l'azione; si raggiungerebbe
un effetto paradosso: la ripetizione dell'insulto ("non è un cretino")
seppur in forma opportunisticamente negativa. Effetto sgradito alla vittima.
3.
Diverso il discorso da sviluppare per l'attribuzione d'illeciti, di reati di comportamenti
riprovevoli che in effetti sono idonei a lambire e, talvolta, a travolgere la
fama di un individuo, soprattutto se ripetutamente rivolti sulla stampa o sulla
televisione. Qui entrano in gioco le cause di giustificazione, le più
comuni e ricorrenti l'esercizio del diritto di cronaca e di critica. Sono istituti
che operano su un reato esistente (la diffamazione) escludendone la punibilità.
Una notevole imprevedibilità delle decisioni si annida anche in questo
ambito del giudizio sul reato. Cronaca e critica sono scriminanti di creazione
giurisprudenziale, frutto di una singolare armonia e concordanza tra dottrina
e giurisprudenza - con rari contrasti - stravagante rispetto all'ordinamento italiano
che sconta un'ineludibile distonia tra i protagonisti dell'interpretazione normativa. La
cronaca e i suoi limiti (la triade assurta a dogma: verità del fatto, interesse
pubblico e continenza); la verità intesa in senso assoluto, storico ed
obiettivo (quasi che Popper non sia mai esistito), l'ammissione che l'errore sulla
verità del fatto escluda il dolo della diffamazione e la contemporanea
abrogazione implicita di parte della norma - per questa sola materia - che prevede
l'efficacia dell'errore colposo se il reato non è punito a titolo colposo
(e così non è per la diffamazione); l'adeguamento della nozione
di verità in particolari materie (cronaca giudiziaria e parlamentare richiedono
la sola corrispondenza della notizia all'atto, espunta la pretesa di verità
assoluta); la non punibilità dell'intervistatore equidistante; la conquistata
autonomia della critica (l'opinione non può essere valutata secondo il
parametro verità/falsità) sono tesi dottrinarie ed enunciati di
sentenze assurte a regulae juris. Il processo di elaborazione è
stato lungo ed involuzioni sono talora emerse; per raggiungere maturità
sono occorsi, dall'entrata in vigore della Costituzione, più di quarant'anni,
con un movimento ondivago non estraneo agli altalenanti rapporti tra stampa e
magistratura. Anche in questo settore margini valutativi, talvolta di insondabile
ampiezza, restano al Giudice nella prassi applicativa. La stessa notizia può
essere giustificata a Torino e non a Roma, in nome del medesimo principio di diritto. Inutile
o irrealistico imporre correttivi per legge; l'imprevedibilità appartiene
alla fase giudicante. In epoche di conflittualità sociale la diffamazione
diviene uno strumento per fare politica: perseguire i giornalisti avversi, aggredire
gli avversari. Il Giudice è allora chiamato a dirimere: il nucleo del
dibattito politico, la legittimità di un candidato, le capacità
di un pubblico ufficiale a rivestire l'incarico e, per contrappunto, la professionalità
del cronista o del critico. Per giustificare l'offesa occorrono prove certe,
documenti e rari testimoni. Il giornalismo d'inchiesta è in via di scomparsa.
Quali le cause? Il degrado dei giornalisti od i rischi processuali che affronta
chi percorre territori non ancora sondati dai Giudici. Ricordo che in una grande
città, alla fine degli anni ottanta, una redazione denunciava con articoli
dettagliati i politici imperanti. Ahimé, la prova che allora potevano fornire
non assumeva mai la dimensione dell'assoluta ed obiettiva verità richieste
dalla giurisprudenza. In primo grado ne sortirono alcune condanne. Nel frattempo,
fiorì tangentopoli e gli articoli trovarono riscontro nelle indagini della
magistratura che disvelarono la realtà dei fenomeni illeciti denunciati.
Le prove così ottenute consentirono le assoluzioni in appello o gli annullamenti
in Cassazione. Si associano oggi due fenomeni: da un canto una maggiore fallibilità
dei giornalisti rispetto ad un tempo, dovuta alla necessità imposte dai
giornali, trasformati in imprese editoriali, di produrre centinaia di pagine nell'arco
di una giornata ed allora tempi ristretti impediscono controlli accurati; d'altro
canto una propensione querelomane. La suscettibilità dell'individuo,
la rilevanza dell'immagine nell'era moderna conducono anche il colpevole a proporre
azione, magari per una virgola od una svista neutra in un articolo altrimenti
ineccepibile. L'azione, uno strumento prima cautamente usato oggi è
di abuso comune. E' sufficiente comparare il numero delle querele proposte a quello
delle assoluzioni che si attestano circa sul sessanta - settanta per cento. Altro
fenomeno correlato alla formazione giurisprudenziale ed all'assetto della diffamazione
è che dall'assoluzione non scaturiscono procedimenti per calunnia in danno
dell'improvvido querelante. E' sufficiente, infatti, comporre una valida querela
che affermi l'esistenza di un'offesa e tacere se il fatto sia vero o da ritenersi
tale, perchè non si proceda a carico dell'incolpante per calunnia. Decrescono
così i rischi di una reazione giudiziaria forte alla querela infondata.
Diminuiscono i deterrenti e risulta minorata la difesa preventiva dalle azioni
contro stampa e televisione.
4.
Un aspetto cruciale per la valenza socio-politica della diffamazione consiste
nella liquidazione del danno da reato. Il fenomeno ha subito un'estensione crescente
nelle dimensioni, sino a mettere in pericolo, in taluni casi, la stessa libertà
di stampa. Anche qui la transizione è lenta, dall'epoca in cui il danno
assumeva parte pressoché inconsistente della decisione richiesta, (veniva
domandata una lira simbolica, a sottolineare l'interesse esclusivamente morale
dell'offeso ed il disprezzo per una conversione in denaro della propria immagine),
all'attuale mercificazione dell'onore. Si assiste ad un'inversione di tendenza;
azioni per migliaia o milioni di euro e risarcimenti per centinaia di migliaia
di euro; raro ormai che le cifre liquidate si attestino sotto la decina. L'habitus
di fissare risarcimenti di entità notevole si è andato espandendo,
sino a rappresentare ormai una consolidata prassi giudiziaria. La problematica
connessa è alquanto delicata. Insito nelle decisioni sul danno è
un notevole margine discrezionale, se non di arbitrio, del Giudice, correlato
ad una peculiarità del reato: tutela l'onore e la diffamazione, beni immateriali
ed è raro che gli attori dei processi civili o le parti civili in quelli
penali dimostrino che dal reato è conseguito casualmente un danno di natura
patrimoniale. Quando vi riescono, l'opera di commisurazione del danno risarcibile,
attribuita al Giudice, è semplice e consiste in un calcolo pressoché
matematico essendovi corrispondenza fenomenica tra la perdita subita od il mancato
guadagno e la somma da risarcire. Ma si tratta di casi rari. Statisticamente la
massima parte (se non esclusiva) dei danni da diffamazione appartengono alla classe
dei c.d. danni morali. Una categoria di danno che non trova un diretto riflesso
nella realtà economica e che può essere quantificata - con una formula
invalsa nelle sentenze - in via equitativa. Tentativi di fissare criteri nell'uso
del potere discrezionale di commisurare il danno non hanno sortito effetti apprezzabili
per la certezza del diritto e il principio di determinatezza. Va rimarcato,
infatti, che le regole individuate (gravità dell'offesa, diffusione dello
stampato) coincidono con quelle delineate dall'art. 12 della legge sulla stampa
per provvedere alla quantificazione di un istituto speciale, la riparazione pecuniaria,
valido soltanto per la diffamazione. Insomma, già il legislatore del
1948 si era posto il problema della remunerazione del danno da diffamazione ed
aveva apprestato una forma risarcitoria eccezionale, dettando i criteri per la
quantificazione. Scarse le riflessioni su questo istituto; mi pare tuttavia dubbia
la sua necessità; non si intende, infatti, per qual ragione la persona
offesa dalla diffamazione dovrebbe godere di un privilegio non concesso alle vittime
di più gravi reati, come omicidio o stragi. Se la preoccupazione del legislatore
era collegata alla difficoltà di compensare il danno subito attraverso
le ordinarie forme risarcitorie, occorre constatare che tale esigenza è
stata ormai superata in sede giudiziaria attraverso il ricorso al danno morale.
Paradossalmente si assiste oggi alla proliferazione delle forme di risarcimento,
ma soprattutto al ricorso ai medesimi criteri per liquidare somme a diverso titolo
(riparazione e danno morale). Una duplicazione decisamente superflua, un'enfasi
inutile. Nella cornice delineatasi, il risarcimento del danno da diffamazione
ha assunto proporzioni che talora risultano patologiche, sia per l'imprevedibilità
dell'ammontare, che per la sua (talvolta) ingente entità. Da sfondo
alla prassi invalsa, un'esasperata tutela del bene dell'onore e forse l'implicita
convinzione che i media costituiscano una potere forte, dotato di infinite disponibilità
economiche. L'impostazione politico criminale non corrisponde alla realtà:
esistono testate o reti televisive di modesta portata, dotate di mezzi ridotti,
cui talvolta si contrappongono (in veste di diffamati) potentati finanziari, industriali
o politici. Sicché il rapporto fra poteri, cui pare riferirsi la giurisprudenza,
è ribaltato, con l'ulteriore problematica: che in questi casi la sola difesa
nel processo subisce le conseguenze della sperequazione nelle forze economiche
antagoniste. Eppure, è raro rinvenire simili constatazioni nelle sentenze
che per lo più rifuggono dalla valutazione della importanza della testata
all'atto della liquidazione del danno. La valutazione delle rispettive capacità
economiche (per le testate, peraltro, collegate alla loro diffusione) dovrebbe
costituire un parametro valutativo, un corollario obbligato nella valutazione
del danno. Appare, infatti, ovvio che l'offesa rivolta ad una potente industria,
ad una multinazionale abbia un'idoneità minima ad incidere sulla sua produzione
di reddito, mentre, per contro, la condanna ad un risarcimento ingente potrebbe
potenzialmente distruggere un editore. Eppure dalla commisurazione del danno
è assente ogni considerazione del potere (economico o politico) della vittima,
pure rilevante, perché corrisponde alla superiore o minore intangibilità
della sua reputazione. Negli Stati Uniti, dove per la diffamazione è
prevista la condanna ai c.d. punitive damages (risarcimenti meramente sanzionatori
e destituiti di alcun collegamento con l'effetto fenomenico della diffamazione)
si era avanzato il dubbio che tale forma di danni fosse potenzialmente contraria
alla libertà di stampa, potendo condurre al fallimento ed alla chiusura
di una rete televisiva o di una testata giornalistica. Non v'è dubbio che
l'istituto del danno morale, preordinato (nell'impostazione originaria) a risarcire
la sofferenza patita dalla vittima, abbia, in materia di diffamazione, subito
una mutazione genetica e, per le ragioni enunciate, sia andato progressivamente
acquistando la natura di pena accessoria (automatica conseguenza) della condanna
per diffamazione. Con un'aggravante: che non è prevista, come per tutte
le sanzioni criminali, la soglia massima del suo ammontare. Elevata indeterminatezza
avvolge, perciò, la materia con grave pregiudizio per la certezza del diritto
e la stessa libertà di stampa. Un effetto deterrente si collega, infatti,
ai risarcimenti milionari, una sorta di preoccupazione a pubblicare notizie che
sarebbero assistite dal diritto di cronaca o di critica, per il timore delle conseguenze
giudiziarie, con conseguente e necessitato impoverimento dell'informazione. L'attuale
situazione si mostra ancor più sperequata per due profili: il Tribunale
può condannare al danno, totale o parziale (provvisionale), con decisioni
immediatamente esecutive. In altri termini, il condannato deve pagare all'emissione
della sentenza di primo grado. Tuttavia, se in seguito il condannato viene assolto,
non è prevista una forma rapida di restituzione di quanto ha versato (attraverso
la procedura del decreto ingiuntivo), ma per riottenere le somme corrisposte,
è costretto ad intraprendere un'azione civile che può rivelarsi
estenuante. Nel codice Rocco era previsto, poi, un istituto riparatorio per
l'imputato assolto: la facoltà del Giudice penale di condannare al risarcimento
dei danni la parte civile che avesse intrapreso e coltivato l'azione. L'attuale
codice fa salvo questo potere soltanto per due formule assolutorie: il fatto non
sussiste (la diffamazione non c'è) o non aver commesso il fatto (il processo
si è rivolto nei confronti di un imputato estraneo). Sennonché la
massima parte delle assoluzioni per il reato di diffamazione termina con la formula
"perché il fatto non costituisce reato", ossia per esercizio
del diritto di cronaca o di critica. Diviene perciò impossibile ottenere
in sede penale un risarcimento all'imputato ingiustamente coinvolto nel processo.
5. Si profilano, dunque, inammissibili discrasie che impediscono di confrontarsi
con un sistema organico. In parte dipendono dalla prassi giurisprudenziale invalsa
e per altra parte dalla normativa vigente. Entrambe potrebbero essere modificate
introducendo quantomeno un tetto massimo per il risarcimento del danno morale
(come previsto in alcuni progetti presentati nella scorsa legislatura), in modo
da fornire al Giudice un orientamento certo (il massimo andrebbe liquidato soltanto
per le offese più gravi) ed alle testate una doverosa certezza dei rischi
economici cui si espongono, d'altro canto abrogando la norma che prevede la riparazione
pecuniaria (ormai trasformato il danno morale in un suo duplicato); infine reintroducendo
la facoltà di richiedere ed ottenere in sede penale il risarcimento dei
danni prodotti dall'azione rivelatasi infondata. Infine il legislatore postbellico
si era reso conto della rilevanza della materia ed aveva imposto che fosse la
triade del Tribunale collegiale a decidere su qualsiasi reato commesso con il
mezzo della stampa, foss'anche la contravvenzione di pubblicazione arbitraria
di atti (oblabile allora con il pagamento di 250.000 lire) altrimenti di competenza
pretoriale. Con la riforma del Giudice unico, il tema è stato certamente
sottovalutato e la cognizione dei reati di stampa è stata relegata al Giudice
monocratico. I problemi connessi al reato (e non solo a questo, ma anche alla
responsabilità professionale) meritano invece un Collegio giudicante che
possa, con la dialettica nella camera di consiglio, ponderare ed equilibrare le
contrapposte esigenze e la complessità del giudizio. Reintrodurre la
competenza funzionale del Collegio giudicante garantirebbe la costruzione dialogica
della sentenza, produrrebbe maggiore uniformità giurisprudenziale ed una
più equilibrata commisurazione dei contrapposti interessi.
L'autrice
esercita la professione dal 1980, Cassazionista dal 1997. Ha maturato vaste esperienze,
giudiziarie e di consulenza nel diritto penale dell'economia, tributario, societario
fallimentare, bancario, industriale dell'ambiente e dell'urbanistica, reati contro
la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'incolumità pubblica, frodi
comunitarie, reati informatici, reati con il mezzo della stampa ed altri mezzi
di comunicazione di massa, delle telecomunicazioni, reati a tutela dei beni artistici,
violazioni tributarie, colpa professionale, infortunistica, reati militari, responsabilità
disciplinare, tutela di marchi e del diritto d'autore.Dirige il settore penale
della rivista 'Il diritto dell'informazione e dell'informatica", ed è
membro del Comitato scientifico della rivista DIKE.Ha pubblicato numerosi saggi
nelle materia d'interesse (ELENCO) e la monografia "Il diritto penale dei
mezzi di comunicazione di massa", Cedam, 2000.Ha partecipato in qualità
di Relatore a convegni in materia di comunicazioni di massa, informatica, telecomunicazioni,
procedura penale e reati contro la pubblica amministrazione. E' titolare della
cattedra di Diritto penale, nella Facoltà di Scienze Politiche, Link Campus
University of Malta a Roma.Collaborazione e consulenza nei procedimenti avanti
alle Authorities ed in procedimenti civili e cautelari per danni da reato; tutela
del diritto d'autore e delle opere d'arte classica e contemporanea; diritto penale
dell'Unione Europea, patrocinio avanti alla Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo. Prima
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